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Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al Centro nazionale per i donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi" dell'Unione italiana ciechi, e' riconosciuto ed attribuito il compito di favorire e promuovere l'offerta e l'utilizzazione delle cornee e di bulbi oculari per fini terapeutici.

2. A detto Centro e' attribuito, inoltre, il compito di collaborare con le regioni, per quanto di loro competenza, con il Ministero della sanita' e con gli enti interessati per il potenziamento della profilassi e prevenzione della cecita', nonche' con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno per il recupero sociale e l'assistenza ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi.

Art. 2

1. Per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi" e la realizzazione delle finalita' di cui al precedente articolo 1, e' stanziato un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Unione italiana ciechi.1

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1966, con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', e con riduzione dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1966
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE