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Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, concernente il Centro nazionale per i donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, e' sostituito dal seguente:
"A detto Centro e' attribuito, inoltre, il compito di collaborare con le regioni, per quanto di loro competenza, con il Ministero della sanita' e con gli enti interessati per il potenziamento della profilassi e prevenzione della cecita', nonche' con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno per il recupero sociale e l'assistenza ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi".

Art. 3

1. All'onere annuo di lire 190 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - GASPARI - MALAGODI - RUMOR - COPPO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA