Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale, di cui all'articolo 5 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, e' elevata a lire 800 milioni.
Art. 2
1. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, stabilita dall'articolo 7 della predetta legge 27 febbraio 1965, n. 49, e' aumentata di lire 700 milioni.
Art. 3
1. L'assegnazione a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, stabilita per l'anno 1965 con l'articolo 8 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, e' aumentata di lire 400 milioni.
Art. 4
1. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'Oltremare determinato per l'anno finanziario 1965, con l'articolo 33 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, e' aumentato di lire 3.500.000.
Art. 5
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, della legge 27 febbraio 1965, n. 49, e' aumentata di lire 584.616.000.
Art. 6
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 e' elevata da lire 2.500 milioni a lire 3.500 milioni.
2. L'aumento di lire 1 miliardo e' destinato alla concessione, al termini dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, di contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto.
Art. 7
1. L'importo delle anticipazioni di cui all'articolo 65 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, e' aumentato di lire 34.668.817.900.
Art. 8
1. L'importo delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi dell'articolo 70 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, ridotto di lire 22 miliardi 44.494.393.
Art. 9
1. Alle spese di cui ai capitoli numeri 1462 e 1874 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 10
1. Alle spese di cui ai capitoli numeri 5551 e 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 11
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 98 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, e' elevata da lire 540.000.000 a lire 3.540.000.000.
2. L'aumento di lire 3 miliardi sara' destinato alla concessione a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, dei contributi previsti dall'articolo 12, - primo comma, lettera a) - della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357.