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Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 4

1. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'Oltremare determinato per l'anno finanziario 1965, con l'articolo 33 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, e' aumentato di lire 3.500.000.

Art. 6

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 e' elevata da lire 2.500 milioni a lire 3.500 milioni.

2. L'aumento di lire 1 miliardo e' destinato alla concessione, al termini dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, di contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto.

Art. 8

1. L'importo delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi dell'articolo 70 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, ridotto di lire 22 miliardi 44.494.393.