Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata in Londra il 17 giugno 1960, che sostituisce la Convenzione del 10 giugno 1948 resa esecutiva con legge 27 ottobre 1951, n. 1370.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo XI della Convenzione stessa.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1 sara' fatto fronte con fondi gia' iscritti al capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - TREMELLONI - NATALI - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE