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Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore dei religiosi e religiose che prestano attivita' lavorativa presso terzi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, e' estesa ai religiosi e religiose indicati dalla legge 3 maggio 1956, n. 392, nonche' a quelli soggetti all'iscrizione per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia presso Casse, Istituti od Enti in genere, di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 4 agosto 1955, n. 692.

2. I religiosi e le religiose di cui al precedente comma sono iscritti ad Istituti, Enti o Casse gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie diversi dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, qualora prestino la loro attivita' presso enti o datori di lavoro per i dipendenti dei quali l'obbligo dell'assicurazione predetta e' previsto dalla legge presso uno di detti Istituti, Enti o Casse.

Art. 2

1. Ai fini del trattamento assistenziale, nonche' del versamento dei relativi contributi, si applicano per i religiosi e le religiose di cui al precedente articolo le norme in vigore per i lavoratori assicurati presso l'Istituto, Ente o Cassa di malattia al quale i religiosi stessi sono iscritti.

2. Per i religiosi e religiose iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie il settore di appartenenza e' quello al quale vanno attribuiti i lavoratori dipendenti dal datore di lavoro presso il quale i religiosi stessi prestano la loro opera.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1966
SARAGAT
MORO - BOSCO - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE