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Proroga e aumento del contributo annuo alla Societa' nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata a favore della Societa' nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1965 ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1965 dalla legge 9 marzo 1961, n. 278, e di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.

Art. 2

1. Agli oneri di lire 25 milioni e lire 100 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1965 e 1966 si provvede, rispettivamente, con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile e mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE