Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820
Art. 3
1. E' istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti.
2. L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso. Nel caso in cui l'insegnante non di ruolo sia stato incluso nella graduatoria di merito in piu' di un concorso della stessa Provincia, l'iscrizione nella graduatoria permanente avviene tenendo conto del miglior risultato, aumentato di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 per ciascuna prova. A parita' di punti fra insegnanti provenienti da diversi concorsi precede chi abbia superato il concorso bandito in data anteriore.
3. A parita' di punteggio complessivo, costituisce titolo di precedenza nella graduatoria l'anzianita' di concorso e, in subordine, di servizio.
4. L'insegnante non di ruolo che sia stato incluso nella graduatoria di merito di concorsi effettuati in Province diverse, puo' chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di ciascuna Provincia ed e' collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ottenuti nella graduatoria di merito del concorso di quella Provincia, aumentati di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820
Art. 6
1. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli insegnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi a partire dall'anno 1947, risultino iscritti nella graduatoria di merito per aver ottenuto complessivamente punti 105 su 175, nonche' gli insegnanti di cui all'articolo 2 della legge 1 agosto 1962, n. 1249.
2. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli, in rapporto al nuovo massimo di 25 di cui all'articolo 2.
3. Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, e' concessa facolta' di chiedere l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo 3, anziche' nella Provincia o in una delle Province in cui l'insegnante ha conseguito l'idoneita', in quella nella quale sia residente da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge.
Art. 7
1. Sono abrogate tutte le norme concernenti i concorsi magistrali, il conferimento degli incarichi e delle supplenze contrastanti o incompatibili con le norme della presente legge.
Art. 8
1. La meta' dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, tolta l'aliquota assegnata dall'articolo 4 agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, vacanti e disponibili al 1 ottobre dell'anno 1965 e degli anni 1966 e 1967, e' assegnata ad un concorso speciale riservato.
2. Il Ministro per la pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza i provveditori agli studi a disporre il relativo bando.
3. Al concorso possono partecipare, indipendentemente dal limite di eta', gli insegnanti non di ruolo che, con qualifica non inferiore a "buono", abbiano prestato servizio per almeno dieci anni in scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiare e sussidiate, dall'anno scolastico 1946-1947 all'anno scolastico 1965-1966 compreso, e per almeno tre di detti anni, successivamente al 1 ottobre 1954 in scuole elementari statali e popolari. La durata del servizio, ferme restando le altre condizioni, e' ridotta a cinque anni per gli ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, e per coloro che, ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 punti su 175, abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi magistrali banditi dai provveditori agli studi o dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana.
4. I posti eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori sono assegnati al concorso ordinario bandito o da bandirsi.
Art. 9
1. Gli esami del concorso speciale consistono in un colloquio rivolto a saggiare il grado di preparazione professionale e in una prova pratica che miri ad accertare le attitudini all'esercizio della funzione docente.
2. I 100 punti assegnati alle prove d'esame sono ugualmente ripartiti fra il colloquio e la prova pratica. I 25 punti riservati ai titoli sono ripartiti assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di servizio, di 10 punti ai titoli di cultura, di 1 punto alle benemerenze.
3. Salvo quanto previsto nei precedenti commi, valgono per il concorso speciale" tutte le altre norme stabilite dalla presente legge anche ai fini dell'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE