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Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le attivita' integrative della scuola elementare, nonche' gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo.

2. Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovra' scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attivita' integrative e degli insegnamenti speciali.

3. Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attivita' e agli insegnamenti di cui al primo comma e' istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.

4. A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, direttive di orientamento per le attivita' e gli insegnamenti di cui al primo comma.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 2

1. I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni.

2. Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge.

3. Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di eta', i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a "buono", nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonche' gli insegnanti dichiarati "non licenziabili" a norma del successivo articolo 9.

4. Possono inoltre partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di eta', le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali e' valido se prestato con qualifica non inferiore a "buono"; il servizio nelle scuole materne non statali e' valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal provveditore agli studi.

5. Possono altresi' partecipare al concorso, secondo le norme di cui al terzo comma del presente articolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale.

Art. 3

1. La commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

2. La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerenze.

3. I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli.

4. I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione.

5. Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti.

6. La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

7. I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.

8. I primi due commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma.

9. I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secondo i precedenti criteri.

Art. 4

1. Dopo l'espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si procede all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo e quelli che hanno rinunciato alla nomina.

Art. 5

1. Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la meta' dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la meta' dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1982, n. 270

3. I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

4. Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano persone a carico per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, e che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili.

5. Gli insegnanti idonei che intendano chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito l'idoneita' e nella quale comunque risultino gia' residenti, possono ottenere il trasferimento solo per quelle province ove le graduatorie stesse risultino esaurite, dietro domanda presentata non oltre il 10 agosto.

6. Gli insegnanti che abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduatorie non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingente di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati all'assunzione nei ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente articolo.

7. Gli insegnanti saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio complessivamente spettante.

8. Le domande di trasferimento da una graduatoria provinciale permanente all'altra debbono essere presentate subito dopo l'aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalita' stabilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovra' essere reso noto l'elenco delle province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali permanenti.

Art. 6

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1978, n. 463

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1978, n. 463

3. Gli incarichi a tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle proposte della commissione di cui al seguente articolo, dopo che siano stati utilizzati gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal concorso magistrale.

4. Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze.

5. L'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

6. Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e nelle scuole speciali.

7. Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le supplenze annuali in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell'incarico.

8. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1978, n. 463

9. A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sara' espletato il primo concorso previsto dall'articolo 28 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 444, gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione.

10. Gli incarichi conferiti dal provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il trattamento economico compete dalla stessa data, sempreche' l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico.

11. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effettivo.

Art. 8

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato - nel caso che allo inizio dell'anno scolastico non si abbia disponibilita' di posti - hanno la precedenza, nell'ambito della medesima provincia e unicamente secondo l'ordine delle rispettive nomine, nel conferimento dei posti - compresi quelli per le attivita' integrative e gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 - che, dopo l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo in soprannumero, siano vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al momento in cui i provveditori agli studi possono disporre nomine. Nel caso che sia possibile conferire uno dei posti predetti, l'incarico e' ripristinato senza soluzione di continuita'; il trattamento economico compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6.

Art. 9

1. Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-71, non possono essere licenziati per indisponibilita' di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. La norma e' estesa agli insegnanti con supplenza annuale in servizio nell'anno scolastico 1970-71.

2. Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui al comma precedente.

3. Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali.

4. Nel caso di indisponibilita' di posti, gli insegnanti di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo sono impiegati, secondo le norme che regolano l'utilizzazione dei maestri appartenenti al ruolo in soprannumero, anche ai fini delle attivita' integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 e presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.

5. Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, non possono essere licenziate per indisponibilita' di posti, fino all'espletamento del primo concorso previsto dall'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse nelle graduatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse nei ruoli.

Art. 11

1. Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura superiore e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito l'iscrizione nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

2. I punteggi di cui al precedente comma sono aggiunti al punteggio complessivo di iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.

3. I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze possono essere presentati, ai fini della nomina per effetto della graduatoria provinciale permanente, entro il mese di luglio di ciascun anno.