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Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

2. Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209.

3. Non si applicano altresi' agli ufficiali provenienti dal Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Art. 2

1. Sono conferite al Ministro per le finanze, in materia di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, le attribuzioni devolute al Ministro per la difesa per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Art. 3

1. Le tabelle n. 1 e 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si intendono sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni di legge che vi fanno riferimento, dalle tabelle n. I e 2 allegate alla presente legge.

2. Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato Maggiore del comando generale della Guardia di finanza e' valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

Art. 5

1. Il corso superiore di polizia economico-finanziaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.

2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianita' nel grado non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni.78

3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente;

  1. b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;

  2. c) devono essere in possesso di una laurea in discipline
    giuridiche o economiche

4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1^ gennaio 2003.

Art. 6

1. I quadri di avanzamento riferibili all'anno in cui entrera' in vigore la presente legge sono formati con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e successive modificazioni. Essi hanno efficacia fino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.

2. Per la promozione degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento anzidetti si osservano le norme precedentemente in vigore.

3. Le valutazioni per la formazione dei successivi quadri di avanzamento sono effettuate con l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge. Le valutazioni eventualmente gia' effettuate per gli anzidetti quadri di avanzamento sono annullate.

Art. 7

1. Nella prima applicazione della presente legge le aliquote di ruolo dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei capitani da valutare per l'avanzamento comprenderanno esclusivamente:

  1. 1) gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro;

  2. 2) gli ufficiali non valutati precedentemente per cause impeditive che siano poi cessate ai sensi degli articoli 49 e seguenti della legge 12 novembre 1955, n. 1137, purche' risultino piu' anziani di un pari grado gia' valutato;

  3. 3) gli ufficiali nei cui confronti si debba rinnovare il giudizio di avanzamento.

Art. 8

1. Gli ufficiali gia' valutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, giudicati idonei e non iscritti in quadro di avanzamento hanno diritto ad essere valutati per la promozione al grado superiore almeno tre volte a partire dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non siano frattanto raggiunti dai limiti di eta'. Nondimeno, per i primi tre anni di applicazione della presente legge, quelli fra detti ufficiali collocati in soprannumero agli organici che siano gia' stati comunque valutati per almeno tre volte sono collocati a domanda nella posizione di "a disposizione" con effetto dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello del loro collocamento in soprannumero.

Art. 9

1. Salvo quanto e' previsto dal secondo comma dell'articolo 1 e dai primo e dal secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

Art. 10

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 16.000.000 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE