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Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere nelle strade statali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' sostituito dal seguente:
"La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante pubblico concorso per titoli.
Nel bando di concorso debbono essere indicati i titoli valutabili ai fini della graduatoria, ed i criteri di massima per la valutazione dei titoli stessi.
Per l'esame dei titoli e l'assegnazione del punteggio sara' nominata dal Ministro per i lavori pubblici, presso ogni compartimento, una Commissione presieduta dall'ispettore compartimentale e composta di due membri, scelti tra i funzionari direttivi o, in caso di indisponibilita', di concetto, in servizio presso il compartimento.
Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario, appartenente alla carriera di concetto, nominato dal Ministro e scelto tra i dipendenti dell'Azienda.
Alla compilazione della graduatoria unica definitiva provvedera' una Commissione centrale nominata dal Ministro per i lavori pubblici, composta da un ispettore generale dell'A.N.A.S., che la presiede, e da due membri scelti fra i funzionari dell'Azienda stessa, con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario verranno espletate da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di prima classe, appartenente all'A.N.A.S.".

Art. 2

1. E' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - di applicare ai concorsi gia' banditi la norma contenuta nel precedente articolo.

2. Ove si valga di tale facolta', il Ministro per i lavori pubblici provvede con propri decreti alla nomina delle Commissioni ai sensi del precedente articolo ed alla modificazione ed all'integrazione dei bandi di concorso con le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo stesso. Con lo stesso decreto e' stabilito il termine entro il quale i candidati ammessi al concorso possono completare, con riferimento ai titoli valutabili, la documentazione gia' prodotta.

3. L'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo comporta l'annullamento delle valutazioni fatte dalle Commissioni esaminatrici e delle prove eventualmente sostenute dai candidati.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE