Abolizione della maggiorazione sul trattamento assistenziale prevista dalla legge 30 novembre 1950, n. 997, ed incremento del capitolo di spesa per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 10 gennaio 1967, la maggiorazione sul trattamento assistenziale, prevista dalla legge 30 novembre 1950, n. 997, e' soppressa.
Art. 2
1. A decorrere dalla stessa data l'assegnazione ordinaria per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1956, n. 771 e all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, e' aumentata di lire cinque miliardi pari all'onere previsto nell'anno 1966 per la maggiorazione sul trattamento assistenziale che per effetto del precedente articolo 1 viene a cessare con l'anno 1967.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE