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Modifica della legge 5 marzo 1963, n. 285, per la costruzione del Palazzo di giustizia di Napoli

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 285, e' sostituito dal seguente:
L'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la parte relativa all'ampliamento ed al riadattamento del Palazzo di giustizia di Napoli e' modificato, sostituendo alle parole "nonche' all'ampliamento e riadattamento del Palazzo di giustizia di Napoli " le seguenti:
" nonche' alla costruzione, nel limite di 6 miliardi di lire, del nuovo Palazzo di giustizia di Napoli da realizzare sull'area che, sentito il Consiglio dell'Ordine forense e le Autorita' giudiziarie di Napoli, sara' delimitata dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa con il comune di Napoli".

Art. 2

1. L'articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 285, e' sostituito dal seguente.

2. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sano dichiarati urgenti ed indifferibili.

3. Per la determinazione dell'indennita' di espropriazione, si applicano le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE