Proroga a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1
1. La concessione dell'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli, stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, prorogato al 31 dicembre 1965 con la legge 1 luglio 1961, n. 567, continua ad applicarsi dal 1 gennaio 1966 fino al 31 dicembre 1970.
Art. 2
1. Alla spesa relativa all'abbuono di cui trattasi, valutata per l'anno 1966 in lire 2.220 milioni, si fara' fronte, quanto a lire 1.665 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 555 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE