Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni in aggiunta a quella di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui alla legge 5 aprile 1966, n. 210.
Art. 2
1. All'onere di lire 500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. Sulle autorizzazioni di spesa per gli anni 1965 e 1966, previste dalla legge 5 aprile 1966, n. 210, gravano le spese disposte dal 24 novembre 1965 dal commissario generale gia' incaricato di assolvere, da tale data, tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Montreal del 1967.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 5 aprile 1966, n. 210, si applicano anche a coloro che comunque, per inderogabili esigenze di ordine pratico, sono stati utilizzati od assunti dalla data suddetta del 24 novembre 1965, fermi restando i contingenti numerici previsti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE