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Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 25 aprile 1957, n. 309, per quanto concerne i nuovi edifici giudiziari di Roma, e' aumentata di lire 2 miliardi, per la prosecuzione dei lavori in corso e per opere accessorie.

Art. 2

1. La spesa di cui al precedente articolo e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1966 e di lire 1.500 milioni nell'anno 1967.

Art. 3

1. All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 5381 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1966 (500 milioni) e 1967 (1.500 milioni).

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE