Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono aggiunte le seguenti parole: "e per la costruzione degli stabilimenti industriali".
Art. 2
1. Gli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono sostituiti dal seguente:
"Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonche' per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, la espropriazione e' disposta, su richiesta della societa' concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di sei anni dal decreto di esproprio.
I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere esclusivamente ceduti con destinazione ad opere ed impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.
L'indennita' di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sara' ragguagliata al valore venale del terreno riferito a sei anni prima della data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528, ed aumentato del tre per cento per ogni anno o frazione di anno calcolato ad anno intero, compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio.
Per tutto quanto, in materia di espropriazione per pubblica utilita', non e' espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359".1
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.3271
Art. 4
1. Il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il Ministero dei lavori pubblici, il Consiglio provinciale di Ravenna e il Consiglio comunale di Ravenna nominano ciascuno un membro del Collegio sindacale della societa' concessionaria, in conformita' degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile in quanto applicabili.
2. E' presidente del Collegio il membro designato dal Ministero del tesoro.
3. Il Collegio sindacale esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Art. 5
1. Il ricavo netto conseguito mediante la compravendita dei terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione, deve essere integralmente impiegato in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE