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Aumento del contributo ordinario dello Stato e concessione di un contributo straordinario per l'attuazione dei programmi assistenziali dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane o internazionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Lo stanziamento di lire 5 miliardi di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 749, a favore dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1966, a lire 6 miliardi, per il programma di assistenza alimentare a favore dei minori e degli anziani.

Art. 2

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 a favore dell'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali.

Art. 3

1. All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede, per l'aumento del contributo ordinario di lire 1.000.000.000, di cui al precedente articolo 1, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, e per la concessione del contributo straordinario di 1.000.000.000, di cui al precedente articolo 2, mediante riduzione del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-1964, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

2. All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1967
SARAGAT
MURO - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE