Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Art. 2
1. La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando giovani studiosi di diverse discipline alla ricerca scientifica ed all'insegnamento.
2. A tal fine la Scuola accoglie - per concorso nazionale - studenti iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in medicina e chirurgia, in agraria, in ingegneria, in economia e commercio, nonche', ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le Universita' italiane, fornendo loro gratuitamente - presso gli annessi Collegi - alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari, e mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio.
3. I vincitori del concorso nazionale di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio della Universita' di Pisa.
4. La Scuola si articola in cinque sezioni, ciascuna delle quali accoglie gli studenti e i laureati perfezionandi dei corsi di laurea di cui al presente articolo. Per quelli di giurisprudenza e scienze politiche, la sezione e' unica.
Art. 3
1. Il governo della Scuola e' affidato:
1) al direttore;
2) al Consiglio direttivo.
Art. 4
1. La direzione della Scuola spetta al rettore pro tempore della Universita' di Pisa.
2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento della attivita' della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.
3. Il vicedirettore della Scuola e' nominato dal direttore della Scuola stessa per un biennio nell'ambito dei professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascun Consiglio di facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'articolo 2.
4. Il vicedirettore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o di impedimento.
Art. 5
1. Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici ed ai Consigli di amministrazione delle Universita' ed Istituti di istruzione superiore.
2. Esso e' composto:
a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
b) dal vicedirettore della Scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede;
c) dal direttore della Scuola normale superiore;
d) dai presidi delle Facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, o da loro delegati;
e) da cinque direttori di sezione, di cui all'articolo 6 della presente legge;
f) da un rappresentante del Ministero del tesoro a da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri;
g) da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi;
h) dal direttore amministrativo della Universita' di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso.
Art. 6
1. Il direttore di sezione e' nominato dal direttore della Scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal Consiglio della singola Facolta' interessata.
2. Il direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche e didattiche, e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive di una Commissione didattica, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio di facolta', composta dallo stesso direttore, da tre professori di ruolo e da un rappresentante di ciascuna delle altre categorie di insegnanti scelti dalla Facolta' interessata tra i docenti della Scuola. Tutti durano in carica tre anni, e possono essere confermati.
3. Qualora due o piu' sezioni e i relativi Collegi si trovino riuniti in una medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidati al piu' anziano tra i direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascun direttore di sezione.
Art. 7
1. Lo Stato corrisponde annualmente alla Scuola, a titolo di contributi per il funzionamento, lire 100 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. Al mantenimento della Scuola concorrono, con eventuali contributi, enti, istituzioni e privati.
Art. 8
1. L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, saranno stabiliti con lo statuto.
2. Lo statuto e' proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, udite le Commissioni didattiche delle sezioni, ed e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
3. Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalita' ed hanno attuazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.
4. Lo statuto non puo' essere modificato se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla sua approvazione o dalla sua ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessita'.
Art. 9
1. Il direttore amministrativo dell'Universita' di Pisa esercita le funzioni di segretario della Scuola.
2. Al personale assistente, di segreteria, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria.
3. Agli insegnamenti di cui all'articolo 2, si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola.
Art. 10
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1966 e 1967 si provvede con riduzioni dei fondi di parte corrente destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritti rispettivamente negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1967
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE