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Modifica alla legge 5 maggio 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, e' sostituito dal seguente:
"In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonche' dai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo II del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:
zucchero............................................. Q.li 40.000
caffe crudo.......................................... " 6.000
surrogati di caffe'................................... " 500 cacao in grani....................................... " 1.000
the'.................................................. " 100 semi di soja......................................... " 8.500
semi di arachidi..................................... " 1.500
spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche,
compresi gli spiriti ottenuti, nel territorio della
Valle d'Aosta, dalla distillazione per usi familia-
ri, in piccoli alambicchi.......................... Ha 1.500
alcole denaturato.................................... " 500
birra................................................ Hl 10.000
benzina.............................................. Q.li 150.000
gasolio.............................................. " 50.000
petrolio............................................. " 6.000
olio lubrificante.................................... " 6.000
libri di testo scolastici, in altre lingue o in lin-
gua mista approvati dal Provveditorato agli studi.. " 10.000.000
attrezzature per l'agricoltura: trattori fino a 20
HP, motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi
attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e pol-
verizzatori per anticrittogamici; pompe a motore, a
spalla e a traino (compresi gli atomizzatori); mate-
riale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e
rastrelli automatrici (ranghinatori)................. " 75.000.000".

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 10 gennaio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 aprile 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - TOLLOY - ANDREOTTI - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE