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Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina", con sede in Trento, previsto dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1315, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

Art. 2

1. All'onere annuo di lire 1.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE