Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' sostituito dal seguente:
"Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi:
ufficiali inferiori".
Al secondo comma del medesimo articolo 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista".
Art. 2
1. All'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, dopo le parole "periodi trascorsi in carcere, o al confine di polizia, o all'estero", sono aggiunte le parole "o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione".
Art. 3
1. L'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284, e' sostituito dal seguente:
"Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra".
Art. 4
1. Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verra' concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro.
2. L'assegno di riversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perche' deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. L'assegno vitalizio di benemerenza non e' cumulabile con l'assegno di cui all'articolo 1 citato e la non cumulabilita' e' estesa ai rispettivi assegni di riversibilita'.
Art. 5
1. Il quarto capoverso dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e' sostituito dai seguenti:
"Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti.
Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente".
Art. 6
1. Nell'esame delle domande, la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, puo' ritenere validi, a comprovare le persecuzioni e la insorgenza delle infermita', atti notori e testimonianza dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.
Art. 7
1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, 3 aprile 1961, n. 284 e dalla presente legge, sono ammesse senza limiti di tempo.
Art. 8
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE