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Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'articolo 2, dopo il secondo comma, e' inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma:
"Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore nonche' presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, e' valutato per meta' e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianita' occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio".

Art. 2

1. Gli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge sostituiti dai seguenti:
"Art. 3. - Ai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina e' attribuita un'indennita' di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 85.000.
L'indennita' di ricerca scientifica e' corrisposta per dodici mesi all'anno ed e' subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo e' ridotto, e' ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'indennita' di ricerca scientifica e' ridotta della meta' per coloro che svolgono privatamente libera attivita' professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.
L'indennita' di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennita' che in atto i professori eventualmente percepiscano, l'assegno mensile della legge 19 aprile 1962, n. 175, e l'assegno temporaneo della legge 28 gennaio 1963, n. 20".
"Art. 5. - Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina e' attribuita un'indennita' di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 35.000, elevata a lire 40.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.
Si applicano per le modalita' di corresponsione, eventuale riduzione e non cumulabilita', i commi secondo e terzo del precedente articolo 3".

Art. 3

1. L'indennita' di ricerca scientifica e' dovuta ai professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, della Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina nelle misure e con le modalita' previste dagli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risultano sostituiti dal precedente articolo 2, fino alla data del 28 febbraio 1966. A partire dal 1 marzo dello stesso anno, l'indennita' predetta e' dovuta solo al personale sottoindicato nelle seguenti misure mensili lorde:

2. Professori straordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 56.860 Professori ordinari nella prima classe di stipendio . . . . L. 50.000 Professori ordinari nella seconda classe di stipendio . . . L. 38.100 Professori ordinari nella terza classe di stipendio . . . . L. 22.600 Professori ordinari nella quarta classe di stipendio . . . . . 17.600 Assistenti di ruolo nella prima classe di stipendio:
(in possesso di libera docenza) . . . . . . . . . . . . L. 19.700 (sforniti di libera docenza). . . . . . . . . . . . . . L. 14.700 Assistenti di ruolo nella seconda classe di stipendio:
(in possesso di libera docenza) . . . . . . . . . . . . L. 18.750 (sforniti di libera docenza). . . . . . . . . . . . . . L. 13.750 Assistenti di ruolo nella terza classe di stipendio:
(in possesso di libera docenza) . . . . . . . . . . . . L. 11.860 (sforniti di libera docenza) . . . . . . . . . . . . . . L. 6.860
L'indennita' di ricerca scientifica di cui al precedente comma, nei casi previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risulta sostituito dal precedente articolo 2, spetta, a partire dal 1 marzo 1966, soltanto alle categorie sottoindicate nella misura lorda segnata a fianco di ciascuna:

3. Professori straordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.360 Professori ordinari nella prima classe di stipendio . . . . . . 7.500

Art. 4

1. Ai professori e agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina spetta, con effetto dal 1 maggio 1963 e fino al 31 dicembre 1964, l'assegno temporaneo attribuito al personale direttivo e docente della scuola dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78, con le modalita' di cui alla legge stessa e secondo la seguente tabella:

2. Coefficiente Misure mensili di stipendio lorde dell'asseg no
271 23.350
325 24.625
402 31.500
500 39.000
670 52.000
900 70.000
970 75.000

Art. 5

1. All'onere di lire 42.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si fara' fronte mediante riduzione dei capitoli nn. 2321 (lire 25.000.000) e 3085 (lire 17,5 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE