Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, del Ministero della difesa, esclusi i commissari di leva ed il personale in servizio all'estero fruente del trattamento di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 361, e' attribuito un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.
Art. 2
1. L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge.
2. Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui ai precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.
Art. 3
1. La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.
2. Per il personale fruente dell'asegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo e' mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato e' corrisposto per la sola eccedenza.
Art. 4
1. L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.
Art. 5
1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 2.600.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 5.200.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile - categorie A e B.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO