Ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 e 1970.
Art. 2
1. All'onere di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvedera' mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. Il Comitato che sovraintende alla gestione delle operazioni relative alla assicurazione dei crediti all'esportazione e' integrato con un rappresentante del Ministero della marina mercantile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 1967
SARAGAT
MORO - NATALI - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE