Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello di Campobasso
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita in Campobasso una sezione distaccata di Corte di appello dipendente dalla Corte di appello di Napoli, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione dei tribunali di Campobasso, Isernia e Larino.
Art. 2
1. Il Governo e' autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente rivedendo le piante organiche di altri uffici.
2. Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.
Art. 3
1. E' istituita in Campobasso una Corte di assise di appello nella cui circoscrizione e' compresa la Corte di assise di Campobasso.
Art. 4
1. Il Governo e' autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte di appello e della Corte di assise di appello di Campobasso.
Art. 5
1. Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Napoli nonche' i procedimenti penali pendenti davanti alla Corte di assise di appello di Napoli alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti ai sensi degli articoli precedenti ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di Corte di appello o della Corte di assise di appello di Campobasso, sono di ufficio devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.
2. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al Collegio ai sensi dell'articolo 352 del Codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali gia' sia stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che gia' siano in corso, sempre alla data indicata nel comma precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE