Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Testo vigente
Titolo I. Cereali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidita' o per altra causa.
Art. 2
1. Possono essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a prepulitura in impianti dotati di attrezzatura che consenta di liberarli dalle impurezze allo scopo di renderli idonei alla alimentazione umana, i cereali che presentano una delle seguenti caratteristiche:
a) contenenti sostanze estranee che ne alterino le caratteristiche o semi di specie che rendano le farine nocive alla salute o che diano prodotti di odore o sapore cattivo, come: il loglio (Lolium temulentum), il gittaione (Agrostemma Githago), il melampiro (Melampyrum pratense sen arvense), la trigonella (Trigonella foenum graecum);
b) invasi da crittogame, come: la carie (Tilletia spp.), il carbone (Ustilago spp.), la segale cornuta (Claviceps purpurea);
c) invasi da parassiti animali.
Art. 3
1. I cereali di cui all'articolo 1, nonche' quelli non idonei all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorita' sanitaria competente per territorio, che provvedera' al controllo delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.
Art. 4
1. I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri scopi alimentari devono garantire la buona conservazione dei cereali stessi.
2. Le caratteristiche alle quali devono corrispondere i vari tipi di depositi, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, verranno stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 53.
Art. 5
1. Il trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le infestazioni dei parassiti animali o vegetali puo' essere fatto soltanto con prodotti all'uopo autorizzati dal Ministero della sanita', ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e con l'osservanza di quanto per ognuno di essi e' stabilito dall'articolo 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Titolo II. Sfarinati
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187