Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per eta' ovvero per ferite, lesioni od infermita' e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'articolo 42 della legge 29 marzo 1956, n. 288, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.
2. Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il secondo comma del citato articolo 42.
3. Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo, l'ufficiale e' assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta e' del 2 per cento.
4. Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.
Art. 2
1. Agli ufficiali per i quali le condizioni di cui all'articolo precedente si sono verificate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed ai loro aventi causa, la pensione e' riliquidata con effetto dal 1 gennaio 1962 o dalla successiva data di compimento dello condizioni predette.
Art. 3
1. All'onere di lire 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1967, sara' fatto fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno anzidetto.
2. All'onere annuo di lire 3.000.000 per gli anni finanziari successivi, si fara' fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello n. 1454 dell'anno 1967.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE