Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge.
2. A questi effetti si considerano capi famiglia:
1) il padre di figli aventi l'eta' prevista dall'articolo 2;
2) la madre di figli, aventi l'eta' prevista dall'articolo 2, quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennita' di disoccupazione, od in servizio militare, sempreche' non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perche' colpito da provvedimenti di polizia.
3. Si considerano altresi' capi famiglia:
a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidita' permanente al lavoro del padre, sempreche' la madre non fruisca di assegni familiari;
b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.
4. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonche' quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.3
Art. 2
1. Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di eta' inferiore ai 18 anni compiuti.
2. Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di eta', qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'.
3. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.
Art. 3
1. Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Art. 4
1. Qualora i figli e le persone equiparate siano ricoverati in Istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.
Art. 5
1. Gli assegni familiari sono corrisposti dietro domanda che gli interessati devono presentare alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dallo stato di famiglia. La certificazione della qualifica professionale non e' necessaria quando il capo famiglia risulta gia' iscritto negli elenchi dei soggetti all'assicurazione invalidita' e vecchiaia.
Art. 6
1. Gli assegni di cui alla presente legge sono dovuti per l'anno 1967 e per gli anni successivi nella misura di lire 22.000 per ciascun figlio e persone equiparate a carico.
2. L'importo indicato nel comma precedente e' riferito ad una attivita' prestata per l'intero anno. Esso compete in misura proporzionalmente ridotta in relazione ad una riduzione dell'attivita' lavorativa nel corso dell'anno risultante dagli elenchi compilati ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia. Con criteri analoghi si procede al calcolo dell'importo spettante in relazione ai carichi di famiglia che sorgano o cessino nel corso dell'anno.
3. Il pagamento degli assegni e' fatto con due rate semestrali.
4. In seno alla stessa famiglia non e' concesso che un assegno per ciascun figlio o equiparato a carico, anche se il capo famiglia conduca a diverso titolo due o piu' aziende.
5. I capi famiglia ai quali sono dovuti gli assegni familiari di cui alla presente legge non hanno diritto ad altri assegni familiari o, comunque, ad altro trattamenti di famiglia, nei termini prescritti dall'articolo 80 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nei casi in cui, oltre all'attivita' di coltivatore diretto, mezzadro, colono parziario, esercitano attivita' per le quali e' prevista la corresponsione degli assegni familiari o del trattamento di famiglia.
Art. 7
1. Si applicano ai fini della presente legge le norme contenute negli articoli 22 e 23 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
Art. 8
1. Alla corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari di cui all'articolo 48 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
2. Sono chiamati a far parte del Comitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari un rappresentante dei coltivatori diretti ed un rappresentante dei mezzadri e coloni.
Art. 9
1. A decorrere dal 1 gennaio 1967, 10. Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo di lire 28 miliardi da erogarsi in rate trimestrali anticipate.
2. All'onere di cui al precedente comma si provvede, nell'esercizio 1967, mediante riduzione per il corrispondente importo del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio destinato a far fronte agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.
Art. 10
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11
1. A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai compartecipanti familiari sono corrisposti gli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni con l'applicazione delle norme particolari per l'agricoltura.
2. I concedenti nel rapporto di compartecipazione familiare sono tenuti al pagamento del contributo per gli assegni familiari ai compartecipanti familiari nella misura e con la disciplina stabilite per i contributi dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura per gli assegni familiari ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni e integrazioni.