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Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Testo vigente

Titolo I. Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

Capo I. Della piattaforma continentale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondita' di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita' delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone.7

2. La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sara' effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.

3. Sino alla entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca ne' concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.

Capo II. Oggetto del titolo

Art. 2

1. Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato.

2. Le attivita' dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane, dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale italiana, sono soggette alle disposizioni della presente legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti.

3. Le attivita' di cui al comma precedente sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla liberta' di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonche' alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti.

4. Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali non previsti dalla presente legge, alla stregua di, quelle ricavate nel territorio italiano.

5. Le autorizzazioni e le concessioni per la esplorazione della piattaforma continentale a fini diversi da quelli previsti nei commi precedenti e per lo sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi e dalle altre sostanze minerali, sono di competenza della amministrazione marittima. Per tali autorizzazioni e concessioni valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione a quelle vigenti per la determinazione del canone dovuto.

Art. 3

1. Le attivita', di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:

  1. 1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;

  2. 2) prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusivita';

  3. 3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;

  4. 4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto.

2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.

3. La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorieta' e puo' essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) e' obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).

Art. 4

1. Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attivita' mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione, in quanto applicabili, all'autorita' marittima.

2. L'autorita' marittima vigila altresi' sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.

Capo III. Della prospezione

Art. 5

1. La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'articolo 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi.

2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.
Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone:

3. Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 440 parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto I della tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136;

4. Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola fra il 440 e il 420 parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa;

5. Zona C: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;

6. Zona D: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 420 parallelo;

7. Zona E: sottofondo marino tirrenico adiacente al territorio della penisola, delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonche' il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna.
La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:
Zona A, trenta giorni;
Zona B, otto mesi;
Zona C, ventisei mesi;
Zone D ed E, quattordici mesi.

8. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.

9. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625.

Art. 7

1. Con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi il Ministero dell'industria, del commercio a dell'artigianato rende note le modalita' con le quali e' possibile prendere conoscenza dei risultati dei rilevamenti eseguiti in base al programma di cui all'articolo 5.

Art. 8

1. Sulle aree per le quali non sono stati accordati all'Ente nazionale idrocarburi i permessi di cui all'articolo 6, sono rilasciati o permessi non esclusivi di prospezione, ai sensi del presente Capo, o permessi di ricerca, ai sensi del successivo Capo IV.

2. L'Ente nazionale idrocarburi potra' ottenere nelle aree predette permessi di ricerca, oltre quelli di cui allo articolo 6, dopo trascorsi due anni dal termine di esecuzione della prospezione di cui all'articolo 5, senza peraltro poter concorrere con le istanze di terzi presentate entro il biennio citato.

Art. 10

1. Il permesso di prospezione non e' esclusivo.

2. Esso e' accordato, per la durata di un anno, su aree continue delimitate mediante il reticolato geografico di meridiani e paralleli, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui allo articolo 1 o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione gia' accordati e confermati ai sensi della presente legge.

3. Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree gia' accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti puo' tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.

Art. 11

1. Il titolare del permesso di prospezione di cui allo articolo 9 deve corrispondere allo Stato il canone anticipato di lire sei per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

2. E' escluso il rimborso del canone nei casi di decadenza o di rinunzia parziale o totale al permesso.

Art. 12

1. Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti.

2. Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione.

Art. 13

1. Il permesso di prospezione non e' trasferibile per atto fra vivi.

Art. 14

1. Nell'ambito del permesso di prospezione di cui allo articolo 9 possono essere accordati a terzi permessi di ricerca. In tal caso, il titolare del permesso di prospezione potra' operare, nelle aree oggetto dei permessi dei terzi, per un periodo massimo di tre mesi dal conferimento di detti permessi, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni.

Art. 15

1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso di prospezione previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

  1. 1) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9;

  2. 2) non corrisponde il canone di cui all'articolo 11;

  3. 3) cede il permesso a terzi;

  4. 4) non si attiene alle disposizioni delle autorita' competenti.

Capo IV. Del permesso di ricerca

Art. 16

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9.

2. In caso di concorso di domande per la stessa zona si tiene conto della razionalita' e completezza del programma di lavoro che preveda altresi' la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha gia' fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

3. A parita' di condizioni vale il criterio della priorita' di presentazione delle domande.

4. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del secondo comma, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.