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Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 750 e n. 751

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attivita' specializzata dei Servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 750, sono rideterminate nelle misure seguenti a decorrere dal 10 gennaio 1966:

2. Gruppo 1°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105.000 Gruppo 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 95.000 Gruppo 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 78.000

Art. 2

1. Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attivita' specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 751, sono rideterminate nelle misure seguenti a decorrere dal 10 gennaio 1966:

2. Gruppo 1°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105.000 Gruppo 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 95.000 Gruppo 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 78.000

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per il periodo 1 gennaio 1966-31 dicembre 1967, in lire 79.800.000 - di cui lire 62.200.000 relativo al personale dei Servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e lire 17.600.000 relativo al personale del Ministero del turismo e dello spettacolo - si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE