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Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La riesportazione dei manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale delle materie prime specificate nelle concessioni istituite con le leggi 27 ottobre 1950, n. 1109 (lana, compresi i cascami e peli animali classificabili come lana, cellulosa e stracci), 5 giugno 1951, n. 540 (linters di cotone) e 11 marzo 1953, n. 207 (cotone greggio), puo' essere effettuata, anche per dogana diversa da quella che ha rilasciato la bolletta di temporanea importazione, ad opera di persona diversa dall'intestatario della bolletta medesima, purche' di questi risulti espresso il consenso.

Art. 2

1. Per i manufatti considerati nel precedente articolo e' facolta' del Ministro per le finanze consentire, con propri decreti, che, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi, siano ammessi alla riesportazione prodotti ottenuti con materie prime nazionali o nazionalizzate equivalenti per specie, qualita' e quantita' a quelli ottenuti od ottenibili dalla lavorazione o dalla trasformazione delle merci importate temporaneamente.

2. I prodotti esportati, a norma del precedente comma, a scarico di bollette di importazione temporanea, assumono, agli effetti della presente legge, la medesima condizione giuridica degli equivalenti prodotti ottenibili dalle merci importate temporaneamente. Parimenti, dopo la sostituzione, le merci importate temporaneamente o i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione o trasformazione assumono la condizione giuridica di merci o di prodotti nazionalizzati.

Art. 3

1. Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono estensibili alla riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale di materie prime e materie tessili diverse da quelle considerate nel menzionato articolo 1, in relazione alle necessita' rappresentate dai settori industriali interessati e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 4

1. Le disposizioni contenute nella presente legge restano in vigore fino a quando non saranno state emanate quelle sostitutive della "legge sulle importazioni e sulle esportazioni temporanee", approvata con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO - TOLLOY - RESTIVO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE