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Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La Banca nazionale delle comunicazioni ha lo scopo di:

  1. a) coadiuvare il Ministero dei trasporti nello svolgimento di attivita' e nella realizzazione di iniziative di carattere economico e finanziario tendenti al miglioramento e all'incremento dei servizi ferroviari;

  2. b) favorire, in genere, atti di previdenza e di risparmio tra gli iscritti, nonche' di promuovere e attuare iniziative di carattere sociale tendenti a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni degli iscritti, dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Banca puo' effettuare:

  1. 1) la raccolta dei depositi fruttiferi a risparmio ed in conto corrente, in generale, nelle ordinarie forme e, in particolare, nei confronti degli iscritti, in forme con modalita' e a condizioni speciali, da autorizzarsi dallo Organo di vigilanza sulle aziende di credito, nonche' la emissione di buoni fruttiferi a scadenza fissa nell'ambito delle disposizioni impartite dall'Organo di vigilanza, a fronte delle operazioni, di durata non inferiore a 18 mesi, di cui ai successivi punti 3), 4) e 5);

  2. 2) l'esercizio del credito ordinario, direttamente o in partecipazione con istituti finanziari, aziende di credito e casse di risparmio a favore:

    1. 1) del Ministero dei trasporti;

    2. 2) di enti ed aziende costituiti dal Ministero dei trasporti e da tutti gli altri enti nei quali questo ha interesse diretto o indiretto;

    3. 3) di societa', imprese e privati che eseguono lavori o forniture e svolgono servizi per il Ministero dei trasporti e che direttamente o indirettamente esercitano attivita' inerenti al traffico ferroviario;

    4. 4) di aziende di trasporto di persone e cose;

    5. 5) di aziende turistiche ed alberghiere per favorire lo sviluppo di iniziative complementari del traffico viaggiatori;

    6. 6) di societa', imprese o privati che svolgono attivita' produttiva nell'interesse della economia nazionale, con preferenza per quelli la cui attivita' sia direttamente o indirettamente connessa con il settore dei trasporti;

  3. 3) la concessione di prestiti con scomputo rateale a favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti e dei dipendenti di enti, societa', imprese e privati che esercitano trasporti di persone e di cose o gestiscono servizi affini;

  4. 4) la concessione di prestiti verso cessione del quinto dello stipendio o del salario secondo le disposizioni di legge in vigore;

  5. 5) la concessione di mutui, con modalita' ed a condizioni speciali e salva l'osservanza di disposizioni legislative di carattere generale, a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, direttamente o per il tramite di cooperative edilizie, per agevolarli nella costruzione o nell'acquisto di case popolari ed economiche;

  6. 6) l'assunzione, nei confronti degli enti ed organismi di cui al precedente punto 2) e, in particolare, nei confronti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

    1. 1) di servizi di tesoreria e della amministrazione di disponibilita' finanziarie;

    2. 2) di servizi atti ad incrementare il traffico delle merci per ferrovia, attraverso il sistema del pagamento dilazionato dei noli da parte degli utenti;

    3. 3) di servizi di natura bancaria comunque inerenti ai trasporti ferroviari;

    4. 4) di appalti e la gestione, diretta ed indiretta, di servizi aventi carattere di accessorieta' e connessione con l'esercizio dei trasporti ferroviari;

  7. 7) il cambio delle valute estere nelle stazioni delle principali citta' ed in quelle di confine, con l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti;

  8. 8) le assicurazioni private sulla durata della vita umana in tutte le possibili forme;

  9. 9) le operazioni di capitalizzazione;

  10. 10) le assicurazioni riguardanti gli infortuni, ad eccezione di quella di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive integrazioni e modifiche, i rischi diversi d'impiego in relazione all'esercizio dell'attivita' di cui al punto 4) del presente articolo e le assicurazioni di responsabilita' civile verso terzi.

3. La Banca nazionale delle comunicazioni puo' inoltre compiere ogni altra operazione bancaria che sara' indicata nello statuto da approvarsi a norma dell'articolo 16.

4. Per le attivita' di cui ai punti 8), 9) e 10) si applicano le norme del regio decreto 15 giugno 1933, n. 896 e quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

5. Per il recupero di somme dovute, a rate mensili, dai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i prestiti di cui al punto 3) e per le assicurazioni di cui ai punti 8), 9) e 10) di questo articolo saranno operate dall'Azienda medesima ritenute sullo stipendio o sulla pensione, dietro esibizione di deleghe rilasciate dal personale interessato durante l'attivita' di servizio e con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministero dei trasporti.

6. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui al punto 5) non potra' superare - per quanto riguarda quelle effettuate con mezzi propri dalla Banca - il limite del 25 per cento del patrimonio della "sezione credito".

7. Le attivita' concernenti l'esercizio bancario e quelle concernenti l'esercizio assicurativo saranno svolte attraverso due sezioni, amministrativamente distinte, denominate "Sezione credito" e "Sezione previdenza".

Art. 3

1. Le due "Sezioni" di cui all'articolo precedente hanno patrimonio proprio e contabilita' e bilanci separati; esse hanno in comune il Consiglio d'amministrazione, il Collegio sindacale e gli organi esecutivi.

2. Gli appalti e la gestione di servizi ausiliari del traffico connessi con l'esercizio dei trasporti ferroviari, di cui all'articolo 2, punto 6), ultimo capoverso, saranno svolti - compatibilmente con le disposizioni di legge - a cura della "Sezione credito" e con mezzi da questa forniti.

Art. 4

1. Il patrimonio della Banca nazionale delle comunicazioni e' cosi' formato:

  1. a) dal capitale, costituito da quote di lire 1.000 versate dagli iscritti e da eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

  2. b) dalle riserve della "Sezione credito";

  3. c) dal fondo di dotazione della "Sezione previdenza" costituito nella misura iniziale di lire 100 milioni ed eventualmente elevabile con successivi apporti in relazione alle necessita' funzionali della gestione previdenziale;

  4. d) dalle riserve della "Sezione previdenza".

2. Nel fondo di dotazione della "Sezione previdenza" sono comprese le cauzioni legali di cui agli articoli 27 e 40 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nelle misure stabilite dagli articoli 48 e 49.

3. Il fondo di dotazione e le riserve della "Sezione previdenza" garantiscono esclusivamente le operazioni compiute da detta Sezione.

Art. 5

1. Possono essere iscritti alla Banca nazionale delle comunicazioni tutti i dipendenti del Ministero dei trasporti, i funzionari ed agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e quelli delle reti tramviarie.

2. Il numero degli iscritti e' illimitato.

3. I nuovi iscritti debbono versare almeno una quota di partecipazione al capitale.

4. Ogni iscritto non puo' avere intestate un numero di quote superiore a quello fissato dallo statuto della Banca, da emanarsi secondo le norme di cui al successivo articolo 16.

5. Gli eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte del Ministero dei trasporti non sono soggette a limitazioni.

Art. 9

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per la formazione del bilancio di ciascuna Sezione saranno osservate le disposizioni dell'articolo 2424 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

3. I bilanci sono predisposti dal Comitato esecutivo, sentito il direttore generale, entro due mesi dalla fine dell'esercizio e subito presentati ai sindaci.

4. I bilanci medesimi verranno quindi sottoposti al Consiglio d'amministrazione, il quale provvedera' ad approvarli, udita la relazione dei sindaci, entro il mese successivo.

Art. 10

1. Nei 15 giorni successivi alle deliberazioni consiliari di approvazione dei bilanci, quello relativo alla "Sezione credito", corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, e' inviato all'Organo cui e' demandata la vigilanza sulle aziende di credito, quello concernente la "Sezione previdenza" e' inviato, corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959; n. 449, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui e' demandata la vigilanza sulle imprese di assicurazione.

2. Entro lo stesso termine, i bilanci della "Sezione credito" e della "Sezione previdenza", corredati del conto economico e delle relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale, sono trasmessi al Ministero dei trasporti.

3. Detti bilanci sono approvati con proprio decreto dal Ministro per i trasporti, sentito il parere degli Organi di vigilanza menzionati al primo comma del presente articolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono.

4. Copia dei bilanci delle due sezioni sara' poi trasmessa al Ministero del tesoro e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e copia del bilancio della "Sezione credito" al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11

1. La Banca nazionale delle comunicazioni dovra' trasmettere all'Organo cui e' demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale copia dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio d'amministrazione - con indicazione separata delle materie da trattare per la "Sezione credito" e per la "Sezione previdenza" - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e copia dei rispettivi verbali entro dieci giorni successivi a quello delle adunanze.