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Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresi' alle societa', tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.

Art. 2

1. Oltre ai danni causati dai fatti di guerra previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono ammessi a risarcimento, purche' non siano gia' regolati da altre leggi, anche i danni verificatisi in dipendenza:

  1. a) di requisizioni documentate da atti dell'epoca rilasciati dalle forze armate alleate nei territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, sempreche' non disciplinate da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;

  2. b) di confische, sequestri o liquidazioni coatte, purche' comprovate da atti formali, verificatisi, in periodo bellico, anche a seguito di persecuzioni razziali;

  3. c) di perdita, distruzione o danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistano atti formali, operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;

  4. d) di requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purche' le domande risultino presentate entro i termini dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

  5. e) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa gia' soggetti alla sovranita' italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.

Art. 3

1. L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta espressa cessione.

2. Per gli atti di trasferimento di fabbricati di civile abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, l'indennizzo o il contributo e' concesso al cedente, salvo patto contrario.

3. Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, o della legge 25 giugno 1949, n. 409, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 89 del citato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, o all'articolo 23 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.

Art. 4

1. In parziale deroga al quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, entro il termine di 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati, a favore dei quali non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione dell'indennizzo, possono, ove intendano provvedere al ripristino del bene, dichiarare alla competente intendenza di finanza di voler optare per il contributo.

Art. 5

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dai seguenti:
"Quando il bene danneggiato di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a piu' persone, la denuncia puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi puo' altresi' richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo.
Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, puo' essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti".

Art. 8

1. Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o, comunque, assicurati contro i detti rischi, nonche' alle navi requisite per acquisto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127. Le indennita' gia' percepite sono detraibili ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dall'indennizzo o dal contributo, da liquidare per ogni singolo natante da considerarsi unico cespite.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti o noleggiati dalla Repubblica sociale italiana. Le relative indennita' vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'Erario.

Art. 9

1. In mancanza della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la prova della proprieta' dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita, puo' essere data con altri documenti idonei ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti.

Art. 10

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dal seguente:
"Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprieta', deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui e' sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potra' documentare la proprieta' degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri, in conformita' e per gli effetti dell'art. 1162 del Codice civile".

Art. 11

1. L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' sostituito dal seguente:
"Avverso il decreto dell'intendente e' ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provveda definitivamente sentita, ove lo ritenga, la Commissione centrale di cui all'articolo 20 della presente legge".
L'ultimo comma dell'articolo 17 della stessa legge e' sostituito dai seguenti:
"Avverso il decreto dell'intendente di finanza e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo.
Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, se trattasi di contributo, il provvedimento e' emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20 della presente legge".1