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Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 10 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, e' sostituito dal seguente:
"Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo;
b) nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera f);
c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dalla assemblea nazionale, nonche' deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendono necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico;
d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;
e) deliberare il regolamento sul funzionamento dell'Ente;
f) deliberare sul regolamento organico e sul trattamento giuridico ed economico del personale;
g) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;
h) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;
i) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonche' mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidita' del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza;
l) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente;
m) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.
I provvedimenti di cui alle lettere b) ed f) sono sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale, per quello previsto dalla lettera f), vi provvede di concerto con il Ministro per il tesoro".

Art. 2

1. L'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, e' sostituito dal seguente:
"Costituiscono le entrate dell'Ente:
a) il contributo diretto obbligatorio, nella misura di lire 48.000 annue, dovuto da ciascun iscritto sino al compimento del 650 anno di eta'. Detto contributo puo' essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'assemblea nazionale dell'Ente, in relazione alle risultanze della gestione;1
b) il contributo dell'uno per cento, sul reddito imponibile degli iscritti, accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria Cl;
c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attivita' di ufficio. Detto contributo non e' dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50.
Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attivita' di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, nonche' quelli previsti dai seguenti regolamenti:
regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;
regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;
d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di lire 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino e di lire 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al Comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvedera' a versarli all'Ente;
e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 500 su ogni certificazione o attestazione professionale;
f) i redditi patrimoniali dell'Ente;
g) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalita' previe le eventuali autorizzazioni di legge.
I contributi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), sono a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti".

Art. 3

1. L'articolo 18 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, e' sostituito dal seguente:
"Le marche previste al precedente articolo 16 sono stampate a cura e a spesa dell'Ente e sono affidate, per la distribuzione agli interessati, agli Ordini professionali provinciali e ad istituti bancari di interesse nazionale.
Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ove occorra, puo' stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse".

Art. 4

1. I primi tre commi dell'articolo 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:
"Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 650 anno di eta', con almeno 15 anni di contribuzione.
La pensione di invalidita' spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacita' all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni all'atto della sopravvenuta invalidita'.
L'assicurato che al compimento del 650 anno di eta' non possa far valere 15 anni di contribuzione potra' continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita', spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui al successivo articolo 23.
I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto o del pensionato".

Art. 5

1. Ai superstiti di iscritto deceduto nel periodo compreso tra il 21 aprile 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussisteva al momento del decesso il requisito dei due anni di iscrizione e di contribuzione richiesto per la pensione di invalidita', e' concessa, su domanda da inoltrare all'Ente entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista all'articolo 23 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

Art. 6

1. L'Assemblea nazionale dell'Ente potra' deliberare ogni anno, su proposta del Consiglio di amministrazione, che una aliquota del fondo stanziato dal Consiglio di amministrazione in bilancio preventivo per l'assistenza sanitaria, sulla base delle eventuali eccedenze, venga destinata alla erogazione di sussidi una tantum in favore di iscritti o loro superstiti che versino in particolare bisogno.

2. L'Assemblea nazionale dell'Ente potra' altresi' deliberare ogni anno, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla costituzione di un fondo per la concessione di mutui e prestiti ipotecari secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 7

1. La mancata applicazione della marca sui certificati di cui all'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, comporta per l'Ente il diritto ad esigere a carico del veterinario inadempiente una somma a titolo di sanzione civile, di importo variabile tra un minimo di lire 500 ed un massimo di lire 5.000 per ogni singola omissione.

2. Le modalita' ed i criteri per l'applicazione della predetta sanzione sono fissati con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della natura e della frequenza dell'omissione.

Art. 8

1. La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento e' affidata, oltre ai normali organi di controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ad ispettori che l'Ente potra' nominare, che avranno la facolta' di eseguire qualsiasi accertamento utile a riscontrare le eventuali evasioni ed irregolarita'.

Art. 9

1. Per tutte le controversie, sia attive che passive che riguardano l'E.N.P.A.V., Foro competente e' esclusivamente quello di Roma.2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - Bosco - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE