Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente parco nazionale Gran Paradiso
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, di cui alla legge 26 febbraio 1964, n. 119, e' elevato da lire 60 milioni a lire 112 milioni.
2. A decorrere dallo stesso esercizio finanziario, sono elevati a lire 48 milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Val d'Aosta e della provincia di Torino, di cui alla citata legge 26 febbraio 1964, n. 119.
Art. 2
1. All'onere di lire 52 milioni per l'anno finanziario 1967 si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE