Istituzione di un'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo successivo al 31 dicembre 1965
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269, e' sostituito dai seguenti:
"A partire dal 1 gennaio 1966, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta sulle societa'.
A partire dalla stessa data, in sostituzione dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, l'Ente suddetto dovra' corrispondere, senza diritto a rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica nella percentuale del 28,50 per cento per l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1 gennaio 1967.
Per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971, l'Ente dovra' corrispondere a titolo di addizionale, di cui al comma precedente, una somma pari al gettito realizzato, per il medesimo titolo, nell'anno 1967".
Art. 2
1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1, il cui versamento deve essere effettuato nei termini e nei modi previsti per il pagamento dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato c), affluisce ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
2. L'ammontare dell'addizionale relativa al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, dovra' essere versato entro tre mesi dalla data suddetta.
3. Il versamento di cui al precedente comma dovra' essere effettuato presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed affluira' al capitolo di entrata previsto nel primo comma del presente articolo.
Art. 3
1. Il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 1 della presente legge e' riservato esclusivamente allo Stato per essere ripartito annualmente fra i Comuni, le Province, le Camere di commercio e le Aziende di cura e soggiorno interessati.
2. La ripartizione verra' effettuata con criteri e modalita' che saranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'industria e per il commercio e per l'interno, fermo restando che alle Camere di commercio e alle Aziende di cura e soggiorno non potra' essere attribuita una quota di gettito dell'addizionale superiore a complessive lire 800 milioni annui.
Art. 4
1. Le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 6 dell'allegato h) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, possono essere svolte anche da funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze designati dal direttore generale delle dogane e imposte indirette e a tal fine muniti della tessera di riconoscimento di cui all'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - ANDREOTTI - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE