Disciplina della vendita delle mandorle amare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' vietata la vendita al dettaglio di mandorle amare (Prunus communis forma amara) allo stato sfuso.
Art. 2
1. E' consentita la vendita al dettaglio di una miscela di mandorle dolci e di mandorle amare, purche' queste ultime non siano presenti in misura superiore al 5 per cento riferito al peso.
2. La miscela puo' essere posta in vendita al dettaglio soltanto in confezione chiusa all'origine, congegnata in modo da non poter essere utilizzata dopo l'apertura.
3. Sulla confezione, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, deve essere apposta, in modo facilmente visibile con caratteri indelebili e ben leggibili, la dizione: "contiene mandorle amare in misura non superiore al 5 per cento riferito al peso".
Art. 3
1. Chiunque pone in commercio per la vendita al dettaglio, detiene per porre in vendita al dettaglio o vende al dettaglio mandorle amare in difformita' alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Art. 4
1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' esercitata dal Ministero della sanita' secondo le norme previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - RESTIVO - REALE - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE