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Riconoscimento giuridico di anzianita' al personale di concetto, cassieri degli Uffici del registro inquadrati a norma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335, e' aggiunto il seguente comma:
"Il personale dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, inquadrato a norma del precedente comma, nel ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli Uffici del registro, in applicazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270, conserva, agli effetti della progressione di carriera, per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianita' di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE