Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore degli enti autonomi "La Biennale di Venezia", la "Triennale di Milano", e "La Quadriennale di Roma"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1967, i contributi annuali dello Stato a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia esposizione internazionale di arte", istituito con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, sono stabiliti come segue:
1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 40.000.000, da stanziarsi per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo;
2) per la "Esposizione internazionale d'arte figurativa", da imputarsi al secondo capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 50.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
3) per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica", da imputarsi al terzo capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 20.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo;
4) per le "Manifestazioni d'arte drammatica e musicale", da imputarsi al quarto capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 50.000.000 (rispettivamente, lire 25 milioni per il festival internazionale di prosa e lire 25 milioni per il festival internazionale della musica), da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 2
1. A favore dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano), di cui al regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, e' erogato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, un contributo annuo di lire 80.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 3
1. A favore dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale di Roma", istituito con regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 2023, e' erogato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, un contributo annuo di lire 35.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 4
1. Restano fermi, a favore degli enti autonomi indicati nei precedenti articoli, i contributi a carico degli Enti locali, istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704, e successivamente prorogati con le leggi 21 aprile 1962, n. 210, 26 aprile 1964, n. 315 e 31 marzo 1966, n. 206.
2. E' data facolta' agli enti locali di aumentare, con propria deliberazione, i contributi di cui alla legge 28 luglio 1956, n. 704.
Art. 5
1. All'onere annuo di lire 275 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO - GUI - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE