Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono aggiunti i seguenti comma:
"L'ENI ha, altresi', il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonche' nel settore minerario attinente a questa attivita'.
L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, e' consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalita', accessorieta' o complementarieta'.
L'ente, oltre a gestire le partecipazioni gia' acquisite, puo' assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari".
Art. 2
1. L'articolo 21 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, e' sostituito dal seguente:
"Il bilancio annuale dell'ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.
Il bilancio e' chiuso al 31 dicembre.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 1967
SARAGAT
MORO - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE