Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale
1. L'articolo 14 della legge 29 maggio 1967, n. 402, e' sostituito dal seguente:
"Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonche' in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.
In materia di eleggibilita' e di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo puo' proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Salvo che in materia elettorale il ricorso al consiglio nazionale ha effetto sospensivo".
Art. 2 Annullamento delle elezioni del consiglio dell'ordine - Sostituzione
1. Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione a norma dell'articolo 10 della legge 29 maggio 1967, n. 402.
Art. 3 Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine
1. Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Ministro per la grazia e giustizia ed al Ministro per il tesoro.
2. Il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro provvedono a norma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1967, n. 402.
Art. 4 Annullamento delle elezioni di membri del consiglio nazionale
1. Il consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli suoi membri provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia e al Ministro per il tesoro i quali invitano il presidente del consiglio dell'ordine ad indire elezioni suppletive.
2. Analogamente il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro provvedono di concerto, ricevutane comunicazione dal consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro la elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.
Art. 5 Regolamento di procedura avanti al consiglio nazionale
1. Il consiglio nazionale stabilira' con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso.
Art. 6 Ricorso avverso le decisioni del consiglio nazionale
1. Le decisioni del consiglio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonche' in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si e' svolta la elezione contestata.
2. La sentenza del tribunale puo' essere impugnata dallo interessato davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notifica.
3. Sia presso il tribunale che presso la corte d'appello il collegio giudicante e' integrato da due agenti di cambio.
4. Per ciascun tribunale nella cui circoscrizione ha sede un ordine degli agenti di cambio e per ciascuna corte di appello, ogni biennio sono nominati, a norma dello articolo 10, n. 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, quattro agenti di cambio, due in qualita' di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi degli ordini aventi sede nel distretto.
5. Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
6. La sentenza puo' annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
Art. 7 Commissione straordinaria
1. E' istituita presso il Ministero di grazia e giustizia una commissione straordinaria con l'incarico di provvedere alla prima formazione degli albi professionali degli agenti di cambio in carica in ogni borsa e di indire le elezioni dei consigli degli ordini e del consiglio nazionale.
2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro, ed e' composta di cinque agenti di cambio in carica, con una anzianita' di nomina non inferiore a 4 anni.
Art. 8 Domanda di iscrizione nell'albo
1. Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge devono, nel termine di giorni trenta da detta data, presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'albo redatta in carta da bollo e corredata dal certificato rilasciato dalla camera di commercio competente, attestante il possesso della qualifica di agente di cambio in carica, nonche' dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa.
Art. 9 Adempimenti della commissione
1. La commissione straordinaria, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo forma, per ciascuno degli ordini di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, gli albi professionali, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con la rispettiva anzianita' di nomina.
2. Ultimate le operazioni relative alla formazione degli albi professionali, la commissione straordinaria provvede immediatamente a convocare, fissandone la data, le assemblee degli iscritti nell'albo di ciascun ordine per l'elezione dei rispettivi consigli e del consiglio nazionale, ed a tal fine:
1) trasmette ad ogni iscritto nell'albo - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - il relativo avviso di convocazione contenente le indicazioni in cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 29 maggio 1967, n. 402.
Tale avviso dovra' pervenire agli iscritti nell'albo almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni:2) provvede alla nomina, per ciascun ordine, del presidente dell'assemblea elettorale e di due scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nel rispettivo albo.
Art. 10 Norme regolatrici delle prime elezioni
1. Nelle prime elezioni dei consigli dell'ordine e del consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 15 della legge 29 maggio 1967, n. 402, in quanto applicabili.
Art. 11 Adempimenti del presidente dell'assemblea elettorale
1. Il presidente dell'assemblea cura il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, provvede allo scrutinio delle schede di votazione, accerta il risultato delle elezioni e da' immediata comunicazione alla commissione straordinaria dei nominativi degli eletti a componenti del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale.