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Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925; n. 2033, e' sostituito dal seguente:
"Il nome di "sciroppo da estratto di..." seguito dalla indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, e' riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.
Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.
Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potra' essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione "sciroppo all'estratto di..." completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione " sciroppo di..." completata dal nome della stessa".

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Ai produttori e confezionatori di sciroppi e' tuttavia consentito di vendere, per la durata di mesi dodici dalla data della sua entrata in vigore, prodotti non conformi alle disposizioni della presente legge, purche' in regola con quelli preesistenti.

3. Tale tolleranza e' elevata a ventiquattro mesi per i commercianti di detti prodotti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - TAVIANI - REALE - PRETI RESTIVO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE