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Proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1967 la spesa di lire 125 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 117.

Art. 2

1. Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 45 milioni di lire per il secondo semestre dell'anno finanziario 1967 e di 90 milioni di lire per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971 e gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

1. All'onere di lire 125 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1967 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE