Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per "autoradio" s'intende qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radioaudizioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo, e ad autoscafi.
Art. 2
1. L'"autoradio" e' soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme della presente legge.
2. Il canone di abbonamento, nella stessa misura prevista dalle norme vigenti per l'abbonamento ad uso privato alle radioaudizioni e la relativa tassa di concessione governativa stabilita al n. 232 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla cassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalita' di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
Art. 3
1. Quando l'"autoradio" viene installato su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal bimestre in corso e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione gia' pagata.
Art. 4
1. In caso di cessione di un autoveicolo o di un autoscafo con "autoradio", l'abbonamento alle radioaudizioni corrisposto dal cedente e' valido nei confronti del cessionario fino alla scadenza.
Art. 5
1. In caso di rimozione dell'"autoradio" dall'autoveicolo o dall'autoscafo, si applicano le norme per la detenzione di apparecchi radioriceventi, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.
Art. 6
1. Per il pagamento degli abbonamenti all'"autoradio" si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
2. Il Ministro per le finanze ha facolta' di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della tassa di concessione governativa relativi all'autoradio per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.
3. Il Ministro per le finanze ha, altresi', facolta' di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalita' di pagamento, di riscossione, di contabilizzazione e di versamento all'erario sia per i canoni di abbonamento alle radioaudizioni sia per la tassa di concessione governativa, riguardanti l'autoradio e di istituire nuove bollette con dischi contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione e dell'abbonamento all'autoradio.
Art. 7
1. Le quote di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 dicembre 1945, numero 834, comprese nel canone di abbonamento alle radioaudizioni per autoradio competono al Ministero delle finanze.
Art. 8 Sanzioni
1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge e' soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Art. 9
1. Per la repressione delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
2. All'accertamento delle suddette violazioni sono competenti gli organi indicati all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
Art. 10
1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge, valgono, se applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 2.46, nel testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nel testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.
Art. 11
1. I canoni di abbonamento alle radioaudizioni e le relative tasse di concessione governativa per "autoradio", gia' corrisposti secondo le precedenti modalita' all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, saranno validi fino alla scadenza.