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Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennita' speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermita' dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le norme dell'articolo 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'articolo 48 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, dell'articolo 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e degli articoli 72 e 132 della legge 13 febbraio 1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennita' speciale al personale cessato dal servizio per infermita' dipendente da causa di servizio, devono intendersi nel senso che l'indennita' speciale stessa compete indipendentemente dall'anzianita' di servizio maturata.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE