Modifica delle norme relative alla determinazione delle retribuzioni degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le competenze per vocazione e le indennita' di soggiorno dovute a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici, successivamente elevate con la legge 15 dicembre 1949, n. 1050, sono fissate rispettivamente in lire 1.000 e in lire 3.000.
2. Le indennita' di soggiorno, di cui al precedente comma, sono corrisposte quando il luogo in cui e' compiuta la missione dista da quello di residenza degli incaricati almeno otto chilometri e sono ridotte di un terzo quando il servizio prestato fuori residenza ha la durata inferiore alle otto ore.
Art. 2
1. In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per lavoro espletato fuori residenza e' dovuta ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti, in sostituzione dell'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, l'indennita' supplementare di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 176.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO - TAVIANI - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE