Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita in Salerno una sezione distaccata di Corte d'appello dipendente dalla Corte d'appello di Napoli, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, di Vallo della Lucania e di Sala Consilina.
Art. 2
1. E' istituita in Salerno una Corte di assise di appello nella cui circoscrizione e' compresa la Corte di assise di Salerno.
2. La circoscrizione della Corte di assise di Salerno comprende i tribunali di Salerno, di Vallo della Lucania e di Sala Consilina.
Art. 3
1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche di altri uffici.
2. Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.
Art. 4
1. Il Governo e' autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello e della Corte di assise di appello di Salerno.
Art. 5
1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Napoli ed alla Corte di appello di Potenza ed ora appartenenti per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza della sezione distaccata di Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione distaccata.
2. La disposizione non si applica alle cause civili nella quale si e' avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali e' stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono gia' in corso alla data di cui all'articolo precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1968
SARAGAT
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE