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Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal seguente:
"I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento".

Art. 2

1. Fra il terzo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' inserito il seguente:
"I dirigenti degli uffici locali che osservano l'orario ininterrotto dei servizi al pubblico, attuando il doppio turno, sono coadiuvati, oltreche' dal primo ufficiale od ufficiale delegato, da un secondo ufficiale delegato".

Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal seguente:
"Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di recapito, trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria".
Il comma undicesimo del predetto articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"I direttori provinciali hanno facolta' di affidare le mansioni di recapito dei telegrammi e degli espressi agli agenti di 2ª e 3ª classe, a prescindere dal limite di eta', previo accertamento medico di idoneita' alle mansioni stesse";

Art. 4

1. L'articolo 29 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal seguente: "I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo E sono conferiti:

  1. 1) per un quarto dei posti mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. La frazione di un posto superiore alla meta' si computa come posto intero.
    Ove, in base a tale ripartizione, non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2.
    Il concorso per esami si effettua con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli articoli 21, 22 e 25 della presente legge, in quanto compatibili con il succitato articolo 187;

  2. 2) per tre quarti dei posti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1° classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica 3 anni di servizio effettivo.

Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di titolare di agenzia, di reggente di ufficio locale o di agenzia e di ufficiale delegato. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e non aver riportato anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono Per l'espletamento e la definizione del concorso si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli 22, 25 e 27, secondo comma".

Art. 5

1. All'articolo 53 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' aggiunto il seguente comma:
"Per i trasferimenti negli uffici di gruppo D e di gruppo B hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale che rivestono le qualifiche corrispondenti".

Art. 6

1. Il secondo comma dell'articolo 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di classificazione di un'agenzia di un ufficio locale di gruppo D o di gruppo B al gruppo superiore, il titolare od il direttore puo' rimanere nello stesso ufficio in attesa che questo venga messo a concorso, purche' il direttore od il titolare abbia titolo a parteciparvi".

Art. 7

1. Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' inserito il seguente comma:
"Il diritto all'indennita' di reggenza di cui al precedente comma non si perde, ed il periodo di 90 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario e straordinario".

Art. 8

1. Il primo comma dell'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e' sostituito dal seguente:
"Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito, allo scambio e trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria durante le assenze per congedo, malattia, od altro legittimo impedimento degli stessi".

Art. 9

1. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale, gia' in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli del personale degli uffici locali di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 307, e' ammesso agli scrutini di anzianita' congiunta al merito ed ai concorsi previsti dalla medesima legge n. 307, purche' in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.

Art. 10

1. I procaccia con obbligazione personale licenziati nel triennio precedente alla entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato con tale qualifica almeno tre anni di servizio, sono inquadrati, utilizzando i posti che si renderanno disponibili dal 10 gennaio 1969, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali in deroga al limite di eta' e sempreche' siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procaccia con obbligazione personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e che dovranno essere licenziati in conseguenza della soppressione o della trasformazione del servizio loro affidato, purche' abbiano prestato almeno tre anni di servizio alla data del licenziamento, nel limite del 5 per cento dei posti disponibili.

Art. 11

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a bandire un concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale di terza classe della carriera del personale esecutivo degli uffici locali che si renderanno vacanti, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale anzidetto, dal 7 agosto 1967 al 6 agosto 1968, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio.

2. Al concorso predetto sono ammessi a partecipare:

  1. a) il personale della carriera ausiliaria degli uffici locali munito del titolo di studio di scuola media inferiore;

  2. b) gli ufficiali giornalieri, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che avevano titolo di partecipare, e non vi hanno preso parte, al concorso previsto dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 832, ovvero, avendo partecipato al concorso medesimo, ne sono stati esclusi per non aver presentato la documentazione richiesta entro il termine di tempo prescritto; l'ammissione al concorso avverra' nei modi ed alle condizioni previsti dalla medesima legge 832.