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Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1 ottobre 1948

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono estesi agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili o vedove maggiorenni di insegnanti elementari, deceduti in data anteriore al 1 ottobre 1948 e gia' titolari di pensioni del Monte pensioni istituito con legge 18 dicembre 1878, n. 4646, o della Cassa di previdenza degli enti locali, i benefici di cui agli articoli 12 e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con riduzione del fondo di parte corrente destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE