diritto.io

Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le tabelle n. 3 e n. 4 della pianta organica degli operai permanenti dell'amministrazione centrale del Tesoro - gia' istituita, in attuazione dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961 - sono sostituite dalle seguenti:
"TABELLA N. 3
Direzione generale delle pensioni di guerra
Cat. 1ª: operai specializzati .............................. n. 3
Cat. 2ª: operai qualificati ................................ n. 8
Cat. 3ª: operai comuni ..................................... n. 6
---
TOTALE ... n. 17".
"TABELLA N. 4
Provveditorato generale dello Stato
Capi operai ................................................ n. 8
Cat. 1ª: operai specializzati .............................. n. 50
Cat. 2ª: operai qualificati ............................... n. 42
Cat. 3ª: operai comuni ..................................... n. 35
Cat. 4ª: operai manovali ................................... n. 7
---
TOTALE ... n. 142".

Art. 2

1. Gli operai manovali e le operaie che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella categoria 4ª della tabella n. 3 e nella categoria 5ª/B della tabella n. 4 della pianta organica istituita con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, sono collocati, anche in soprannumero, rispettivamente, nella categoria 3ª - operai comuni - e nella categoria 4ª - operai manovali - previste dalla presente legge, con pieno riconoscimento dell'anzianita' di servizio posseduta nella categoria di provenienza ad ogni effetto di legge.

2. Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge non trovino posto nelle nuove tabelle organiche rimangono in soprannumero nella categoria salariale cui appartengono fino al completo assorbimento della eccedenza con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500.000 annue, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE